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AMBIENTE VALORE-OBIETTIVO DA SALVAGUARDARE
“Ambiente è un termine che a un primo approccio esprime forti passioni, speranze, incomprensioni. Secondo il contesto in cui è utilizzato sarà inteso come un’idea alla moda, un lusso per i paesi ricchi, un mito, un tema di contestazione…”. Queste e non solo queste, le emozioni che si agitano alla parola “ambiente”. Sempre più spesso, al giorno d’oggi, si sente parlare di “ambiente” e dell’impellente necessità di salvaguardarlo, ma cerchiamo di cogliere in maniera un po’ più approfondita il significato di questo valore-obiettivo e non soltanto le emozioni che esso richiama.La nozione in questione si è da sempre presentata in maniera vaga e mutevole, non sembra, infatti, che il legislatore abbia mai voluto fornire una definizione certa e definitiva di questo termine che pure frequentemente utilizza. In giurisprudenza, l’ambiente è stato considerato come “una realtà priva di consistenza materiale”, ovvero “un contesto senza forma”. Ed ancora: per ambiente deve intendersi “il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario”. Non potendosi individuare una nozione univoca di ambiente essa va ricavata, di volta in volta, tenendo conto delle diverse prospettive di veduta del legislatore. Non va poi sottotaciuto che anche l’essenza stessa dell’ambiente, inteso come l’insieme degli elementi che lo compongono, è estremamente mutevole e risente del momento storico, del grado di sviluppo della società, della minore o maggiore sensibilità della comunità e del grado di incidenza dell’intervento umano in un determinato contesto. La Costituzione italiana non contiene, a differenza di altri testi costituzionali più recenti, alcuna formulazione relativa all’ambiente.Ciò non significa assolutamente che la tutela ambientale non abbia il “conforto” di norme costituzionali, ma soltanto che nel 1946 non vi era ancora il problema ecologico, che si è evidenziato in tutta la sua drammaticità a partire dal 1970 anche in sede ONU e CEE. Il legislatore costituzionale prende indirettamente in considerazione l’ambiente nell’articolo 9 che recita ”La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Articolo che va letto anche con riferimento all’articolo 32 Cost. nel quale viene indicata la tutela della salute come diritto dell’individuo ed interesse della collettività. In verità, prendere le mosse dagli articoli della Costituzione che si occupano del diritto alla salute e della tutela del paesaggio, tuttavia, non consente di ricostruire la rilevanza giuridica dell’ambiente in maniera differenziata dagli interessi che in via diretta sono implicati dalle norme stesse. Nel corso delle varie legislature tanti sono stati i disegni di modifica di tali articoli, ma opportunamente nessuno è andato a buon fine perché si temeva un peggioramento della situazione esistente. La suprema Corte di Cassazione, prima (Sezioni Unite, 6 ottobre 1979 n. 5172), e la Corte Costituzionale, dopo (sentenze del 1987, n 210 e 641), hanno affermato tale timore. Anche l’Unione Europea ha colto l’estrema importanza della tematica ambientale, tanto è vero che il Trattato istitutivo della stessa si prefigge “di promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile”, “uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche [...] una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente”, “il miglioramento del tenore o della qualità della vita”. Infatti, da una prospettiva se non esclusivamente ma comunque essenzialmente economica, attenta alla tutela dei valori del mercato, l’Unione europea è passata ad un’impostazione globale, consapevole dei problemi posti da una società moderna industriale e quindi fortemente rispettosa della diffusa esigenza propria di tutti i cittadini a vivere ed operare in un habitat che consenta un’ottimale qualità della vita. Alla luce di questa breve panoramica con la quale si è evidenziata la confusione oggi esistente sulla delicata tematica di cui si sta trattando, appare chiaro che l’obiettivo che deve essere perseguito. Si deve prefigurare una disciplina unitaria e coerente del valore ambiente, al fine di promuovere la salvaguardia del suolo, la difesa attiva del regime delle acque, la priorità del consumo umano rispetto agli altri usi della risorsa idrica, la gestione dei servizi idrici ispirata ai principi di solidarietà, sostenibilità ambientale ed efficienza, la preservazione e valorizzazione del paesaggio, il recupero e la riqualificazione delle aree urbane degradate, l’eliminazione del rischio dalle aree di crisi ambientale, la riduzione ed il contenimento della produzione dei rifiuti, la correlata raccolta differenziata, la riduzione dei costi, le forme di trattamento che consentano trasformazione e minimizzazione dell’impatto ambientale.Non resta che augurarsi che tutto ciò venga quanto prima compreso da tutti, perché occorre la collaborazione di tutti noi per salvaguardare l’ambiente, perché salvaguardandolo aiutiamo noi stessi e le generazioni future.
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